Diritto all’oblio oncologico: cosa cambia per il settore assicurativo.

La Legge n.193/2023, entrata in vigore a inizio anno, ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’oblio segnando una svolta decisiva per la tutela dei diritti dei pazienti guariti da malattie oncologiche nel nostro Paese.

Le persone che hanno avuto un tumore, infatti, pur essendo guarite sono spesso state vittime di discriminazioni sul piano economico-sociale, incontrando, per esempio, maggiori difficoltà nella stipulazione di un’assicurazione o nella possibilità di ottenere un mutuo.

La norma, quindi, è stata approvata con l’obiettivo di eliminare qualunque forma di pregiudizio garantendo una piena integrazione sociale e lavorativa agli ex pazienti oncologici, in attuazione dei principi e dei diritti fondamentali.

Il testo, in particolare, fa riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, e 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti dell’Unione europea.

Cosa dice la legge e a chi si rivolge.

La Legge sul diritto all’oblio, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” si rivolge a tutti i cittadini precedentemente affetti da patologie neoplastiche che, da più di dieci anni, risultano del tutto guariti e non si sottopongono ad alcun trattamento attivo.  Questo periodo si riduce a cinque anni nel caso in cui la patologia sia comparsa prima del ventunesimo anno.

Per diritto all’oblio si intende “il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge.” (art.1).

Dalla medicina alla ratio della Legge.

Secondo il report “Dati sanitari e profili discriminatori: il caso dei “cancer survivors” pubblicato lo scorso marzo dall’Associazione Costituzionalisti Italiani (AIC), ogni anno in Italia si ammalano di tumore circa 400.000 persone. 

Tuttavia questo dato negativo si accompagna a quello più positivo dell’aumento dei pazienti totalmente guariti. Nel 2020, infatti, rispetto al 2015, si è registrata una diminuzione del tasso di mortalità del -6% negli uomini e del -4,2% nelle donne. Inoltre 2,4 milioni di italiani sono sopravvissuti alla diagnosi ricevuta da più di 5 anni e circa 1,4 da oltre 10 anni.  Gli esperti concordano che se il paziente non manifesta recidive e alcun segno clinico di malattia deve essere considerato allo stesso modo di un paziente sano, ed è in questo contesto che emerge il il c.d. “right to be forgotten” (diritto all’oblio), su cui si fonda la legge. 

In Europa, la Francia è stata la prima ad approvare, nel 2016, una norma in materia sulle linee guida del Parlamento Europeo seguita da Belgio (2019), Lussemburgo (2020), Olanda (2020), Portogallo (2021) e Romania (2022). 

L’Italia, nonostante sia arrivata in ritardo, rispetto agli altri Paesi europei, non ha limitato l’ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari e assicurativi, estendendo la norma alle adozioni e all’accesso alle procedure concorsuali.

Cosa cambia per il settore assicurativo.

La legge ha, infatti, delle implicazioni specifiche sull’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi.

L’art. 2 infatti dichiara che, trascorso il tempo sopracitato, gli operatori bancari e assicurativi non possono chiedere al contraente informazioni relative al suo stato di salute, ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

La norma chiarisce che tali informazioni non possono essere acquisite nemmeno da fonti diverse e, anche se l’operatore ne venisse in possesso, non potranno essere utilizzate per determinare le condizioni contrattuali. 

Banche, istituti di credito, compagnie assicurative e intermediari hanno anche il divieto di chiedere al contraente di sottoporsi a visite mediche di controllo e altri accertamenti sanitari. Inoltre, devono informare i consumatori, in modo esaustivo e in tutte le fasi della stipulazione del contratto, quando possono usufruire dei diritti derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge.

La norma prevede anche il diritto per i contraenti che abbiano fornito informazioni relative a pregresse malattie oncologiche, prima dell’entrata in vigore, di esercitare i propri diritti inviando la certificazione, tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

Ne consegue che i contratti in essere saranno rivisti e che eventuali maggiorazioni del premio, o esclusioni dalla garanzia assicurativa, dovranno essere eliminate.

Infine, l'articolo 5 stabilisce che i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo l'entrata in vigore della legge devono rispettare i principi introdotti dalla stessa; in caso contrario saranno considerati nulli.

Aggiornamenti

Il Ministero della Salute ha emanato il DM 22 marzo 2024 (in G.U. n. 96 del 24/4/2024) definendo l'elenco delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all'oblio rispetto al limite dei dieci, o cinque anni, dalla fine del trattamento.

Diritto all’oblio e Intermediari assicurativi: rafforzare il rapporto con il cliente.

Il diritto all’oblio oncologico oltre a essere un passo verso una società più inclusiva si presenta come un’opportunità per ripensare il rapporto tra intermediari e clienti.

La Legge, infatti, consente di:

  1. Migliorare le relazioni con i clienti: i collaboratori possono fornire un servizio più inclusivo, eliminando le restrizioni e rivedendo le condizioni delle Polizze vita dei clienti che, in passato, hanno sofferto di patologie oncologiche.

  2. Ampliare il proprio portafoglio di clienti: la possibilità per gli ex pazienti oncologici  di stipulare Polizze Vita crea nuove opportunità di vendita.

  3. Maggiore trasparenza e fiducia: contattare i propri clienti e informarli dell’adeguamento alle nuove normative aumenta la trasparenza dell'offerta assicurativa e rafforza il rapporto di fiducia.

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